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Concilio Secondo di Lione



Il Concilio II di Lione fu convocato da Gregorio X e si svolse dal 7 maggio al 17 luglio 1274.

Gli argomenti trattati e le decisioni:

Necessità di intervenire per la liberazione della Terra Santa
- Riunificazione con la chiesa greca
- Destinazione della decima dei profitti ecclesiastici per sei anni al finanziamento della crociata
- Destinazione al finanziamento della crociata delle multe comminate ai bestemmiatori secondo una norma istituita da Gregorio IX
- Varie disposizioni per raccogliere allo stesso fine oboli e lasciti
- Esortazione ai re e ad altri potenti ad istituire piccole tasse da destinare al finanziamento della crociata
- Scomunica ed anatema a quanti cerchino di creare impedimenti alla raccolta dei fondi
- Scomunica ai pirati che aggrediscano chi si dirige in Terra Santa e ai loro protettori e favoreggiatori
- Scomunica a chi fornisca armi ed aiuti ai Saraceni
- Scomunica ai cristiani che si rechino nei paesi saraceni
- Tregua universale di sei anni in Europa per consentire il miglior svolgimento della crociata. Minaccia di scomunica per chi infrangerà la tregua
- Remissione dei peccati a chi parteciperà alla crociata e a chi contribuirà fattivamente alla sua realizzazione

Della Somma Trinità e della fede cattolica
Si ribadisce che lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio come unico Principio e non come due Principi distinti

Dell'elezione del pontefice e della potestà dell'eletto
Si tratta di nuove disposizioni in materia di elezione papale, disposizioni tese ad evitare o almeno a contenere, possibili ingerenze estenre: istituzione del Conclave.
- I Cardinali dovranno riunirsi nella città in cui muore il pontefice entro dieci giorni dall'evento. Dovranno coabitare nello stesso salone disponendo di un solo servitore ciascuno. Proibito ogni contatto con l'esterno.
- Dopo il terzo giorno di conclave il cibo servito ai cardinali sarà ridotto e se dopo altri cinque giorni l'elezione non sarà conclusa si passerà al regime di pane e acqua.
I redditi percepiti dai cardinali per tutta la durata del conclave saranno destinati al nuovo pontefice
- I responsabili della città in cui si svolgerà il conclave saranno chiamati a vigilare sul rispetto delle norme fin qui esposte, pena la scomunica e la revoca di eventuali privilegi e donazioni concessi dalla Chiesa.
- Nullità di qualsiasi patto o accordo che possa limitare i cardinali nella scelta
- L'eletto dovrà esprimere la sua accettazione entro un mese ed entro i primi tre mesi di pontificati richiederne la conferma. Ritardi in merito a queste regole comporteranno la nullità dell'elezione.
- Viene stabilito in due terzi degli elettori il limite che rende valido lo scrutinio

Altre disposizioni
- Disposizioni in materia giudiziaria per contenere il numero dei processi contro le nomine degli alti dignitari ecclesiastici
- Disposizioni per evitare che le elezione dei vescovi e degli altri prelati possano essere influenzate. Scomunica per chi tenta di influenzarle.
- Scomunica per chi tenti di usurpare cariche ecclesiastiche o di ottenerle in modo fraudolento. Scomunica per chi si appropri dei beni della Chiesa o comunque li sfrutti a suo vantaggio.
- Disposizioni sulle chiese parrocchiali: il parroco deve avere almeno 25 anni e dimostrare di essere idoneo per cultura e per 'onestà di costumi'. Non è necessario che sia un sacerdote purchè lo diventi entro un anno.
- Disposizioni varie in materia amministrativa
- Norme etiche per avvocati e procuratori nei tribunali ecclesiastici. Limiti dei loro compensi.
- Divieto di alienare i beni della Chiesa
- Divieto di costituire nuovi ordini religiosi senza approvazione apostolica. Vengono invalidati gli ordini mendicanti spontaneamente sorti dopo il Concilio Lateranense del 1245
- Norme sul comportamento da tenere nei luoghi di culto. Divieto di svolgere nelle chiese e nei cimiteri riunioni di argomento profano, di tenervi mercato, ecc.
- Contro l'usura. Proibizione, scomunica e interdetto. Rifiuto di sepoltura religiosa agli usurai manifesti che non restituiscano gli interessi eccessivi ed invalidità dei loro testamenti.
- Scomunica per chi esercita i pignormanti a danno degli ecclesiastici.
- Norme applicative della sentenza di scomunica. Estensione della scomunica a chi molesti chi ha emesso la sentenza.


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